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Le modifiche agli allegati B e C del
Regolamento al TULPS dal 2011 al maggio 2014 sono state frenetiche ed
improvvisate, con la necessità di continui aggiustamenti e correzioni.
Ci vuol poco a capire che al Ministero si aggrappano ad improvvisati
consulenti che pensano di risolvere i problemi di sicurezza con la
teoria, visto che la pratica non la conoscono.
Meritevole di
menzione l'ultimo DM che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato
non fra i provvedimenti normativi, ma fra i comunicati (!). Ormai la
ministero sono in un tale marasma da non capire che un Allegato di una
legge ha lo stesso livello di importanza della legge stessa e che le
sue modifiche non possono essere nascoste al cittadino che rischia la
galera se non lo conosce ed applica. Per il ministero invece merita la
stessa diffusione della comunicazione con cui è stato riconosciuto il
diploma di un infermiere afgano!
Ho cercato di mettere assieme tutte queste modifiche visto che il Ministero non è capace di ripubblicare l'intero testo degli Allegati e di fornire un collage autentico delle risultato finale delle modifiche.
Ecco qui il testo aggiornato ed integrato con tutte le modifiche fino la 28 maggio 2014; ho corretto un errore alla pag. 17, lett. h dove si dispone che micce di scurezza e ineschi senza detonatori possono essere tenuti in un deposito permanente con altri esplosivi, in quantità illimitata.
VEDI TESTO PDF AGGIORNATO AL 2016 DEGLI ALLEGATI B E C
Per modifiche sui tempi di applicazione si veda anche:
D. M.9 agosto 2011
Ed ecco il testo dei vari decreti ministeriali
GAZZ. UFF. 29 NOVEMBRE 2012 N. 279 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO
26 novembre 2012 Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI
dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato
dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni
all'art. 6 del medesimo decreto. ( G. Uff. 29-11-2012 n. 279)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi»;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "modificazioni
agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei
manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973;
Visto l'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, che prevede la possibilità di raddoppiare i
quantitativi dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppo C
purché siano realizzati in confezione "blister" autoestinguente;
Viste le norme internazionali che regolano gli imballaggi destinati al
trasporto delle merci pericolose (Recommendations on the trasport
dangerous goods);
Rilevata, la necessità di prevedere, nella licenza per l'esercizio di
minuta vendita di prodotti esplodenti di cui al capitolo VI
dell'allegato B al citato regolamento, anche la sostituzione dei
quantitativi netti consentiti di prodotti attivi contenuti nei
manufatti della IV categoria e della V categoria, gruppo C, con
quantitativi netti di artifizi della V categoria, gruppi D ed E;
Rilevata la necessità, a seguito di ripetute richieste del comparto
economico, di consentire, fino al 9 febbraio 2014, presso gli esercizi
commerciali non muniti di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. ed al capitolo
VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di
raddoppiare, anche al fine dello smaltimento delle scorte, i
quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del
citato regolamento di esecuzione qualora rientrino tra gli artifizi da
divertimento;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare, anche nell'ottica della
semplificazione e nell'esigenza di ampliare le possibilità del mercato,
l'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell'allegato B al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto
4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, nonché l'art. 6
"disposizioni transitorie e finali" del menzionato decreto
ministeriale;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi -per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 3 settembre 2012 e
del 17 ottobre 2012;
Sentito il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, il quale, con nota n. prot. DCPREV n. 13269, del
25 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui
sopra, per la parte relativa alla prevenzione incendi;
Decreta
Art. 1 - Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011
1. All'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell'allegato B
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4,
punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al punto c), è aggiunto il seguente
periodo: "in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi
di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell'incremento
previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo
D, in quantità tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in
quantità illimitata. Devono essere garantite le condizioni di
conservazione previste al successivo punto e);
b) al punto d), è aggiunto il seguente
periodo: "in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di
manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi
dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifizi
della V categoria, gruppo D, in quantità tripla, e con artifizi della V
categoria, gruppo E, in quantità illimitata. Ai fini della
sostituzione, occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di
prodotti non "blisterati". Devono essere garantite le condizioni di
conservazione previste al successivo punto e)."
2. All'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis: "Fino al termine non ulteriormente
prorogabile, del 9 febbraio 2014 - anche al fine di smaltire le scorte
- negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta
vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S e al capitolo VI
dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., i quantitativi dei manufatti
indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, possono
essere raddoppiati allorché sia soddisfatta una delle seguenti
condizioni: - prodotti interamente confezionati con blister realizzato
con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della
combustione sia verso l'interno che verso l'esterno; - prodotti
suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di
almeno m 10 riducibili a m 5 con interposizione di materiale
incombustibile; - prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg
conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza
reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale
incombustibile".
1-ter: "Sino alla data indicata nel comma
precedente è, altresì, possibile detenere in locali, comunicanti con
l'attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei
quali non vi è presenza di pubblico, una scorta di artifizi da
divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantità
complessiva non superiore a 150 kg netti, purché conservati negli
imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra
merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.".
2. Al secondo comma, primo periodo, le parole "entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il termine non ulteriormente
prorogabile, del 9 febbraio 2014".
Commento del gen. Romano Schiavi
“ Se un Decreto corregge in così breve tempo un altro Decreto,
significa che non è stato pensato a sufficienza il primo, oppure che
sia intervenuto qualche rappresentante di categoria non operante
nell'interesse di tutti, visto che in pirotecnia fabbricanti, tenutari
di depositi e di minute vendite e sparatori di fuochi, agiscono l'uno
contro l’altro armati. D'altronde, anche nel campo delle armi, a
seconda che si vendano armi ex militari, o armi comuni e basta o
repliche di armi di limitata potenzialità offensiva, i relativi
rappresentanti vedono ciascuno nell'altro un concorrente e cercano,
spesso, di tirare esclusivamente l'acqua al proprio mulino, senza
lungimiranza, senza unità di intenti e senza operare nell'interesse
comune.
Ritornando al decreto del 22 novembre §1, le variazioni apportate al capitolo 3 del cap. VI dell'allegato B riducono (ma non è vero se si legge bene e se non si legge bene vuol dire che è scritto male) le possibilità di carico della V categoria gruppo D. L'attuale decreto, infatti, consente di triplicare soltanto i quantitativi di V/D rinunciando ai 30 chili di IV, possibili, a loro volta, rinunciando alle polveri. Si ritiene, quantomeno, che ciò possa avvenire anche per un quantitativo parziale in quanto la possibilità di sostituire tutta la quarta in un quantitativo triplo di V/B (150 chili contro i 90 possibili secondo l'attuale modifica) rimane. Il decreto dice anche che si può sostituire la IV categoria con un quantitativo di V/E illimitato, che non ho capito bene. Siccome già prima un quantitativo illimitato di V/E era possibile nei limiti di spazio disponibili (!) il Decreto consentirebbe di aggiungere un quantità illimitato ad un altro quantitativo illimitato rinunciando alla IV! Mi puzza che qui ci sia il suggerimento di qualche pirotecnico particolarmente erudito.
Il decreto consente anche di sostituire la V/C con un quantitativo triplo di V/D e con il solito quantitativo illimitato di V/E che spesso non è possibile perché la V/E richiede lo stesso spazio (3,5 Kg./mc). Particolarmente fortunato per chi abbia spazio e volesse detenere la V/E, pur orfana degli inneschi e dei bossoli innescati (assegnati a numero) perché potrà avere un carico tre volte illimitato e quindi molto di più di un carico illimitato una volta sola (!). Sempre che ci sia una cubatura disponibile per l'illimitato e cioè, lo spazio infinito.
Al punto 2 il decreto consente agevolazioni (era intuibile che sarebbe capitato) agli esercizi privi di licenza di polizia, ridotti a detenere solo 25 kg. di V/D e 10 di V/E per evitare che facessero concorrenza alle minute vendite, oberate da una licenza di polizia e, oggi, da un modo assolutamente diverso di considerare gli esplosivi da parte dei VVF. Il DPR 1.8.11 n.151 ha messo infatti in loro mano gli esercizi muniti di licenza di polizia e relegato i membri della CTP al rango delle belle statuine, Il sentore di ciò, da due episodi capitati recentemente, che racconto.
1. In una licenza di minuta vendita con annesso caricamento, che può quindi tenere 25000 inneschi in più, è stato assegnato questo quantitativo, che una ennesima circolare “esplicativa” non consente di detenerli in negozio, da conservare in un locale separato da quello di vendita e di deposito e, per maggior sicurezza, chiuso in una cassaforte in modo da poter detonare in massa (per creare una bomba) e rendere problematico l'intervento antincendio,
2. Da un'altra parte, per detenere, per necessità di soccorso in montagna, una modesta quantità di esplosivo di prima categoria, di molto inferiore a quello consentito dall'art. 97 Reg,/TUPS al cittadino, è stato fatto allestire un locale analogo a quello di minuta vendita. E fin qui, pazienza. Sono tuttavia arrivati i VVF che in virtù dell'art. 3 del Decreto 151, inapplicabile nel caso in quanto non erano sopravvenuti cambiamenti che portassero ad un aggravio alle misure di sicurezza, hanno rifiutato la certificazione antincendio perché il locale, munito di porta REI 120 con apertura verso l'esterno del locale, doveva avere invece l'apertura verso la pubblica via! Per questo, i poveri e benemeriti soccorritori in montagna, avrebbero dovuto aprire una nuova porta nella parete, fare una nuova richiesta di parere preventivo (a pagamento) ai VVF con tanto di mappe e relazioni, la SCIA (inizio nuova attività) e l’asseveramento dei dati riguardanti tutte le strutture e gli impianti non da un professionista qualsiasi, ma da uno iscritto ad un albo presso il M.I. dopo un corso di 260 ore. E il tutto, ripeto, per un quantitativo inferiore a quello che un cittadino può detenere anche sopra il camino di casa (perché non ci sono disposizioni particolari in proposito). Comunque sia, i poveretti non potrebbero neanche sparare le loro micro cariche perché nessuno darebbe loro quei congegni atomici che sono divenuti oggi gli accenditori elettrici.
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 20 febbraio 2013 - Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (GU n.47 del 25-2-2013)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o
adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive»;
Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove
caratteristiche di stabilità dei prodotti, dovute
all'impiego di processi di innovazione tecnologica;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni
o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20 luglio 2011 e 3
maggio 2012, nonché il parere espresso, in data 8 febbraio 2013, da un
tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di
sostanze esplosive e infiammabili, sul modello della composizione della
suddetta commissione, riunito a seguito della soppressione degli organi
collegiali operanti presso il Ministero dell'interno di cui all'art.
12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei
canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241;
Decreta:
Art. 1
1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti contenuti nei
laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K è sostituita
dalla seguente:
Materiale esplosivo |
Valore di K |
Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi, stifnato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento) |
3 |
Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato; prodotti analoghi nel comportamento. |
1 |
Acido picrico e sue miscele |
0,8 |
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento. |
0,6 |
Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C(i);prodotti analoghi nel comportamento. |
0,3 |
Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(i) |
0,2 |
NOTA(1):
Le classifiche indicate: 1.1 C.1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal
manuale delle Nazioni Unite "Recommendatìons on the Transport of
Dangerous Goods -Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei
prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o
contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi , si applica in
ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera. "
2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti contenuti nei
magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K
é sostituita dalla seguente:
Materiale esplosivo |
Valore di K |
Nitroglicerina. |
3 |
Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento. |
1,5 |
Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili ; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento . |
0,5 |
Tritolo , T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco) ; esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo . Polvere nera ; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C (1) ; prodotti analoghi nel comportamento. |
0,4 |
Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento. |
0,3 |
NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 CJ.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendatìons on the Transport of Dangerous Goods -Model Regulatìons" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi dì tipo approvato . Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi , si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera."
b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
«É anche permesso l'impianto di depositi per quantità
superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno
di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti
riducibili alla metà in presenza di terrapieni o muri
tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verrà
determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I,
paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo
massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in
detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro
contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti
criteri di stivaggio indicati nell'art. 5 del decreto ministeriale 18
luglio 2001»;
c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella
é sostituita dalla seguente:
TABELLA
Natura dell'esplosivo |
Autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie, canali navigabili, case coloniche e private isolate, ecc. |
Opifici industriali, gruppi di case, chiese aperte al culto, monumenti dichiarati di interesse nazionale, luoghi in cui si ha riunione di persone (stadi, campi sportivi). |
Centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti |
Centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti |
Città , centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti . |
Nitroglicerina, materiali esplodenti di III categoria, gelatine, dinamiti, chedditi, acido picrico in casse; prodotti analoghi nel comportamento. |
5 |
10 |
10 |
12 |
15 |
Tritolo, acido picrico, pentrite, T4; proiettili caricati con miscele di tali esplosivi, esplosivi da mina di tipo pulverulento. Prodotti analoghi nel comportamento. |
4 |
8 |
8 |
10 |
12 |
Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4). |
3 |
6 |
6 |
8 |
10 |
Polvere nera , artifizi ad effetto di scoppio (o assimlabile, tipo crepitio o fischio) polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.1 C(l) |
3 |
5 |
5 |
6 |
8 |
polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(l) |
2,5 |
4,5 |
4,5 |
5,5 |
7,5 |
Artifizi ad effetto luminoso |
1,5 |
3 |
3 |
4 |
6 |
Clorati |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
NOTA(l): Le classifiche indicate: 1.1 C. 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods — Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato . Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera. ";
2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).» ed i relativi prospetti sono soppressi.
Nota del gen. R. Schiavi:
Il Decreto, in pratica, aggiunnge un coefficiente K per il calcolo
della sicurezza interna ed esterna dei depositi, destinato alle polveri
imballate in maniera tale da avere una classifica ADR diversa da 1.1.C.
Pareva infatti logico che polveri considerate dall'ADR meno
pericolose nel trasporto perchè protette da un particolare imballo, non
lo fossero altrettanto in deposito. Se avessero fatto la stessa
cosa per gli artifici citando la classifica ADR invece di dire
"artifici con effetti di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o
fischio)" sarebbe stato meglio. Utile all'aggiunta al capitolo III
della possibilità di dimezzamento delle distanze quando si aumenti il
quantitativo delle polveri a più di 100 chili, lo specifico
riferimento a un muro tagliafuoco, per fare capire ai VVF, delegati al
controllo delle minute vendite ma che vogliono farlo anche per i
depositi di esplosivi che sono tutta un'altra cosa, che per certi
prodotti è ammesso il muro e non soltanto la terrapienatura come hanno
asserito in alcuni casi.
D. M. n. 557/PAS/E/008528/ XV.H.MASS(77)bis del 14 maggio 2014 (G.U. 27 maggio 2014 n.121),
il Capitolo III, paragrafo 5, dell'Allegato «B» al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle
cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri coipi
della fabbrica almeno dieci metri non riducibili; in tale deposito può
essere immagazzinata una quantità di polveri pari a 100 kg a condizione
che le stesse siano classiate 1.3C e 1.4C; la parete che fronteggia il
locale di caricamento dovrà avere caratteristiche REI 90. In tale
deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro imballaggi
originali di tipo approvato. Per le polveri classificate 1.1C, fermo il
quantitativo di 100 kg, la distanza minima dovrà essere non inferiore a
30 m, riducibili alla metà in presenza di terrapieno. Ove fosse
necessario rimpianto di depositi per quantitativi superiori a 100 kg.
ferme le distanze minime sopra indicate ed il carico massimo di 20.000
kg prescritto per ogni locale dei depositi di fabbrica, la distanza
dagli altri locali dovrà essere calcolata applicando la formula d=k√c in cui k=0,3 per le polveri classificate 1.3C e 1.4C, k=0.4 per le polveri classificate 1.1C.
email - Edoardo Mori |
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